Art. 29 – Il Consiglio Provinciale (composizione ed attuazione)

Comma 1: Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Responsabile Provinciale ed è composto da un numero massimo di 33 membri del Movimento che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 2: Possono far parte del Consiglio Provinciale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Provinciale;
2. Il Tesoriere Provinciale;
3. 7 (sette) membri nominati dal Responsabile Provinciale;
4. I Parlamentari Nazionali ed Europei eletti nella Provincia;
5. Il Presidente ed i Consiglieri Provinciali;
6. I Sindaci dei Comuni della Provincia con oltre 15.000 abitanti;
7. I Responsabili Provinciali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: Il Consiglio Provinciale si pronuncia sui rilevanti operati politici che riguardano direttamente o indirettamente l’ambito Provinciale ed ha il dovere di sommario politico delle attività svolte a livello locale dal Movimento.

Comma 4: Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni 12 (dodici) mesi su convocazione del Responsabile Provinciale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 30 – Il Tesoriere Provinciale

Comma 1: Il Tesoriere Provinciale viene proposto dal Responsabile Provinciale e confermato dal Tesoriere Nazionale su delibera rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Dura in Carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Comma 2: Il Tesoriere Provinciale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale, per come meglio specificato dall’Art. 43 del presente Statuto.

Comma 3: Il Tesoriere Provinciale amministra i fondi destinati alla struttura Provinciale e agisce in forza di procura rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Su segnalazione del Responsabile Provinciale, esso può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento con decreto emesso dalla Segreteria Nazionale.

Art. 31 – Il Congresso Provinciale

Comma 1: Il Congresso Provinciale è composto da un numero massimo di duecento associati ed è presieduto dal Responsabile Provinciale che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due anni, in luogo, data e tema dibattimentale stabiliti dal Consiglio Provinciale. In via straordinaria deve essere convocato dal Responsabile Provinciale su delibera concessa dalla Segreteria Nazionale.

Comma 2: Al Congresso Provinciale, oltre che agli Organi Provinciali, possono partecipare con diritto di voto, e senza ammissione di deleghe, anche gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. I Responsabili Comunali;
2. I Tesorieri Comunali;
3. I Responsabili di Distretti;
4. I Membri dei Collegi Comunali;
5. I Sindaci delle Città della Provincia;
6. I Sindaci dei Comuni della Provincia con oltre 15.000 abitanti;
7. I Responsabili Provinciali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: Il Consiglio Provinciale detta tutti gli ordinamenti ritenuti opportuni per lo svolgimento del Congresso Provinciale, in particolare detta le regolari disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali negli ambiti Comunali e le annesse modalità per lo spoglio delle schede.

Comma 4: Il Congresso Provinciale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti i Responsabili Comunali. Esso può, su richiesta fondata ed approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, sfiduciare il Responsabile Provinciale, nonché i Responsabili Comunali e di Distretti.

Art. 31 bis – Responsabile di Distretto

Nelle Frazioni di Comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento Politico Nuova Italia, il Responsabile Provinciale ne nomina un Delegato con la funzione di Responsabile di Distretto al quale vanno uguagliate le caratteristiche e le funzioni assunte dai Responsabili Comunali.

Art. 31 ter – Valle d’Aosta / Trentino Alto Adige

Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, le Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono equiparate a due province ordinarie.
Ad esse vanno uguagliati gli aspetti e le caratteristiche di cui all’Art. 6, Comma 3, dell’attuale Statuto.

Art. 31 quater – Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è annunciato specificatamente in questa parte dello Statuto provvede il Consiglio di Presidenza con appropriate normative;
In mancanza delle medesime normative, si adattano le norme statutarie connesse agli Organi Nazionali.

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