CAPITOLO III
Organi Regionali di Nuova Italia

Art. 20 – Il Responsabile Regionale

Comma 1: Il Responsabile Regionale è nominato dal Presidente del Movimento, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Comma 2: Il Responsabile Regionale nomina 7 (sette) componenti del Consiglio Regionale ed indica sia chi debba assumere la funzione di Vice Responsabile Regionale e sia chi spetti assumere la funzione di Tesoriere Regionale.

Comma 3: Il Responsabile Regionale rappresenta il Movimento di Nuova Italia nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito della Regione, controlla ed indirizza l’attività politica dei Responsabili Provinciali ed assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Comma 4: Se il Responsabile Regionale cessa dalla carica o si dimette prima del termine del suo mandato, il Presidente di Nuova Italia può nominare uno nuovo per la parte restante del mandato.
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Regionale, le sue funzioni sono svolte dal suo Vice, congiuntamente con il Tesoriere Regionale.

Comma 5: Il Responsabile Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale ed il Consiglio dei Responsabili Provinciali.

Art. 21 – Il Consiglio Regionale (nozione)

Comma 1: Il Consiglio Regionale ha un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi sostanziali del presente Statuto Nazionale di Nuova Italia, e regola l’attività del Movimento nel suo circuito territoriale.
Gli Statuti Regionali sono accreditati e modificati dal Consiglio di Presidenza ed entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Comma 2: Al Consiglio Regionale è ammessa l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi Nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale. Nel caso di provvedimenti che implichino un accordo politico con Partiti non coalizzati con Nuova Italia in ambito Nazionale, l’Organo territoriale competente è tenuto ad informare anticipatamente il Segretario ed il Presidente Nazionale.

Comma 3: Gli Organi Nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli Regionali esclusivamente se nella misura in cui i risultati della loro azione possono compromettere i valori basilari del Movimento stabiliti dalle norme del presente Statuto e dal Codice Etico. In tali casi il Consiglio di Presidenza può revocare le delibere degli organismi delle Unioni Regionali.

Art. 22 – Il Consiglio Regionale (composizione ed attuazione)

Comma 1: Il Consiglio Regionale è composto da un numero massimo di 33 membri del Movimento che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 2: Possono far parte del Consiglio Regionale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Regionale;
2. 7 (sette) membri nominati dal Responsabile Regionale;
3. I membri della Commissione Regionale;
4. I Parlamentari Nazionali ed Europei eletti nella Regione;
5. Il Presidente ed i Consiglieri Regionali;
6. I Presidenti delle Province della Regione;
7. I Sindaci dei Comuni della Regione con oltre 15.000 abitanti.

Comma 3: Il Consiglio Regionale si pronuncia sull’operato politico che riguardano direttamente o indirettamente l’ambito regionale ed ha il dovere di sommario politico delle attività svolte a livello locale dal Movimento e di sostegno all’attività della Commissione Regionale.

Comma 4: Il Consiglio Regionale si riunisce ogni 12 (dodici) mesi su convocazione del Responsabile Regionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Esso elegge a scrutinio segreto i membri che compongono il Collegio Regionale dei Probiviri i quali devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 23 – Il Tesoriere Regionale

Comma 1: Il Tesoriere Regionale viene proposto dal Responsabile Regionale e confermato dal Tesoriere Nazionale su delibera rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Comma 2: Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale, per come meglio specificato dal successivo Art. 43 del presente Statuto.

Comma 3: Il Tesoriere Regionale amministra i fondi destinati alla struttura regionale, e agisce in forza di procura rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Su segnalazione del Responsabile Regionale, esso può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento con Decreto emesso dalla Segreteria Nazionale.

Art. 24 – La Commissione Regionale

Comma 1: La Commissione Regionale è convocata dal Responsabile Regionale almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi ed opera sotto la sua responsabilità. Determina la linea politica del Movimento, individuando e coordinando le attività svolte in ambito Regionale e può, a maggioranza dei voti, sfiduciare il Responsabile Regionale.

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