CAPITOLO VII
Clubs Nazionali ed Internazionali

Art. 39 – Clubs Nuova Italia (Creazione)

Comma 1: I Clubs che vengono ammessi e di conseguenza aderenti a Nuova Italia, installano le unità logistiche di base attraverso cui gli associati partecipano alla vita del Movimento Politico.

Comma 2: I Clubs aderenti a Nuova Italia devono avere il modello di Associazioni senza scopo di lucro, devono avere un proprio Statuto consono al modello ammesso dal Consiglio di Presidenza ed il loro collegamento, il loro funzionamento, i loro membri e le connesse regole di elezione sono istituite dagli Statuti Regionali, Provinciali e Comunali del Movimento.

Comma 3: In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Clubs territoriale di base per ogni Comune non inferiore a 15mila abitanti. Esso deve comprendere almeno 30 soci e l’annesso Statuto deve prevedere un proprio Responsabile ed un proprio Collegio.
I Clubs con meno di 30 associati hanno 6 (sei) mesi di tempo dalla data di adesione per integrare il gruppo minimo di associati richiesti, pena la revoca dell’adesione stessa.

Comma 4: I Clubs che vogliono aderire al Movimento devono essere delle libere Associazioni di cittadini che si propugnano di svolgere attività e progetti culturali sociali e politici. Devono avere Organi distintivi apertamente e democraticamente eletti e devono consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattimento politico interno.

Art. 40 – Clubs Nuova Italia (Condivisione)

Comma 1: Nuova Italia istituisce rapporti di cooperazione a carattere politico e culturale con i Clubs ad essa connessi. Le proposte a carattere pubblicitario, scientifico ed editoriale che i Clubs espongono, sono subordinate al consenso degli Organi Nazionali.

Comma 2: L’aderenza dei Clubs implica l’accettazione della linea politica stabilita dagli Organi Nazionali, l’accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nel Codice Etico e l’accettazione della giurisdizione prevista dai Collegi dei Probiviri.

Art. 41 – Clubs Nuova Italia (Contribuzione e Revocazione)

Comma 1: I Clubs aderenti a Nuova Italia s’impegnano a versare ogni anno al Movimento Politico la quota indicata dalla Segreteria Nazionale su indirizzo del Consiglio di Presidenza.

Comma 2: L’aderenza di Clubs può essere annullata sia per ragioni formali e sia per ragioni causali connessi a procedimenti disciplinari.
Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri. La decisione è appellabile dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Comma 3: Avvalorati sviluppi di operosità illegali nelle sedi di Clubs ed attuazioni di operosità in favore di altre strutture politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi di Nuova Italia, come anche tutte le condotte in conflitto con gli interessi politici del Movimento, sono motivazioni, non oppugnabili, di revoca dell’adesione.

Comma 4: I rapporti tra Clubs e Nuova Italia e tra i medesimi Clubs che implichino un interesse specifico del Movimento, sono regolati dai Collegi dei Probiviri.

Art. 42 – Strutturazioni Clubs all’Estero

Comma 1: Nuova Italia, al fine di assicurare la condivisione politica, sociale e culturale degli Italiani residenti all’estero, organizza i propri organismi anche in altri paesi.
Promuove attivamente la formazione politica dei giovani italiani residenti all’estero, favorendo ai medesimi una partecipazione bilanciata per la vita istituzionale del Paese.

Comma 2: Con riguardo alle norme che regolamentano il voto all’estero, le strutturazioni del Movimento, quando è occorrente, coadiuvano a promuovere alleanze politiche conformi a quelle costituite in territorio Nazionale.

Comma 3: Le forme ed i regolamenti di strutturazioni di Nuova Italia all’estero sono costituite dallo Statuto del dipartimento all’Estero che sarà conforme alle norme previste dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti istituiti dagli Organi Nazionali.

Comma 4: Allorché si ritenga che un provvedimento preso dai Clubs collocati all’estero infrangi l’autonomia statutaria, i propri Membri dirigenti possono ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla sua accettazione al Collegio Nazionale dei Probiviri che valuta entro i successivi 30 (trenta) giorni con provvedimento inappellabile.

Comma 5: L’autonomia dei Clubs collocati all’estero non comprende l’eventualità di stringere accordi con altri Partiti che non si immedesimano nei principi e negli ideali del Movimento Politico Nuova Italia.

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