Comma 5: I Revisori Contabili durante il ciclo dell’esercizio analizzano: l’ordinaria tenuta del bilancio sociale; la regolare rilevazione degli operati di controllo nelle stesure contabili; che il rendiconto di esercizio sia conforme alle risultanze degli scritti contabili e dei controlli compiuti e che sia conforme alle norme che li disciplinano.

Comma 6: I Revisori Contabili, in particolare, emettono un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall’Art. 156 del Testo Unico della Finanza.

Comma 7: Le norme contabili per organizzare la gestione Regionale con la gestione Nazionale sono costituite dalla Segreteria Nazionale anche secondo quanto previsto dagli ordinamenti di legge attinenti ai bilanci dei Partiti Politici.

Art. 47 – Bilancio

Comma 1: Annualmente il Tesoriere Nazionale provvede alla composizione dello stato patrimoniale e del conto economico di Nuova Italia, accompagnati da una correlazione sulla gestione. Nella composizione di tali atti si applicano, in quanto adattabili, le norme stabilite dal Codice Civile per il Bilancio e la correlazione sulla gestione della Società per Azioni.

Comma 2: Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere Nazionale sottopone alla Segreteria Nazionale il bilancio presuntivo per l’anno susseguente.
Tale bilancio presuntivo è sottoposto alla convalida del Consiglio di Presidenza entro il 30 novembre dell’anno successivo.

Comma 3: I bilanci vengono promulgati sul sito di Nuova Italia, entro un mese dalla loro accettazione da parte del Consiglio di Presidenza, congiuntamente al giudizio sul bilancio annuo emesso dai Revisori Contabili per come stabilito dal Comma 6 del precedente articolo.

CAPITOLO IX
Ricorsi e Provvedimenti Disciplinari

Art. 48 – Competenza esclusiva dei Probiviri

Comma 1: In caso di controversie attinenti l’attività del Movimento, l’attuazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con i Clubs, nonché i rapporti tra questi ultimi, tutti gli associati a Nuova Italia ed i mandatari dei Clubs Nuova Italia, sono tenuti a far ricorso precauzionalmente ai Collegi dei Probiviri di cui agli Artt. 18 e 26.

Comma 2: In caso di problemi attinenti all’elezione del Presidente e dei 6 (sei) membri eletti dal Congresso Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, integrato dalla figura dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo, decreta in grado unico ed a maggioranza assoluta, con la presenza di perlomeno 3 (tre) Probiviri partecipi.

Comma 3: Ogni associato può esporre ricorso dinanzi al Collegio dei Probiviri competente, in ordine al mancato ossequio del presente Statuto e del Codice Etico o allorché ritenga che sia stata commessa una violazione disciplinare o un atto tuttavia dannoso della integrità morale del Movimento o degli interessi politici del medesimo.

Comma 4: Gli Organi giudicanti determinano, in udienze riservate, secondo la normativa disciplinare ammessa dal Consiglio di Presidenza, ed il procedimento disciplinare si sviluppa nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di tutela.

Comma 5: Il procedimento disciplinare non può durare oltre 40 (quaranta) giorni per ogni grado di giudizio, e le conclusioni vengono deposte presso la Segreteria giudicante ed ogni associato può prenderne visione. Il tempo per le impugnazioni è di giorni 15 (quindici) dal comunicato della decisione all’interessato.

Art. 49 – Incompatibilità e decadenze dei Probiviri

Comma 1: L’incarico dei membri dei Collegi dei Probiviri è incompatibile con l’attinenza a qualsivoglia altro Organo di Nuova Italia. Durante l’effettuazione del proprio mandato, agli stessi membri è fatto divieto di enunciare la propria candidatura per qualsiasi carica interiore al Movimento, tanto meno di sostenere le candidature di terzi per gli stessi incarichi.

Comma 2: Nel caso di trasgressione della disposizione di cui al precedente Comma, il membro del Collegio dei Probiviri si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere accettata e la sottoscrizione eseguita non viene conteggiata ai fini del conseguimento del numero delle firme richiesto.

Art. 50 – Ricorsi

Comma 1: Il Consiglio di Presidenza approva il Regolamento relativo al criterio da utilizzare per la presentazione e la conclusione dei Ricorsi.

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