CAPITOLO VIII
Finanziamento e Bilancio

Art. 43 – Il Finanziamento di Nuova Italia

Comma 1: Il Finanziamento del Movimento Politico Nuova Italia è legalmente riconosciuto dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle “quote associative” degli associati, dalle quote delle aderenze di Clubs, dagli apporti spontanei di associati o di terzi, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali pervenuti dalle campagne di autofinanziamento, dai contributi pubblici e dagli abbonamenti pubblici ed ogni differente attività di raccolta consentita dalla legge.

Comma 2: Gli associati hanno il dovere di sorreggere economicamente le operosità politiche di Nuova Italia versando annualmente la quota associativa entro i termini di cui al precedente Art. 4, Comma 6.

Comma 3: Ogni quota associativa sovvenziona le attività del Movimento e la sua ripartizione è istituita nella misura del 40% destinata agli Organi Nazionali ed il restante 60% destinata agli Organi Locali.

Comma 4: Il Consiglio di Presidenza stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei finanziamenti di cui al Comma 1, predisponendo ed istituendo, con apposito Regolamento, le regole di ripartizione agli Organi Nazionali e Locali.

Art. 44 – Gestione Finanziaria

Comma 1: L’Organismo logistico Nazionale e tutti i collegamenti di territorio previsti dallo Statuto Nazionale e dagli eventuali ammessi Statuti Regionali, rispondono esclusivamente degli atti e dei rapporti giudiziari da essi posti in essere e non rispondono per gli atti ultimati dagli altri collegamenti.

Comma 2: Qualora il Finanziamento derivi da ordinamenti di legge per lo stanziamento delle campagne elettorali, le risorse attinenti al finanziamento delle elezioni Regionali, Provinciali e Comunali vengono prontamente e totalmente traslocate agli Organismi dirigenti di Nuova Italia delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Comma 3: La norma di cui al Comma precedente non può essere applicata ai Clubs ed alle Strutturazioni collocate all’Estero. Ad essi, Nuova Italia devolve annualmente le risorse essenziali alle attività politiche in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche in virtù della competenza territoriale di attinenza.

Art. 45 – Limiti dell’Autonomia Finanziaria

Comma 1: Le strutture Regionali, Provinciali e Comunali rette da un Organo elettivo hanno autogestione amministrativa e negoziale nei termini delle attività concernenti l’ambito territoriale di attinenza e ne sono legalmente responsabili.

Comma 2: I conti preventivi e consuntivi devono essere elaborati secondo il modello programmato dalla Segreteria Nazionale. Ogni prospettiva di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della sorgente di finanziamento.

Comma 3: I Membri degli Organi Locali rispondono direttamente dell’attività contrattuale svolta in ambito locale e delle connesse obbligazioni assunte al di fuori dei termini acconsentiti dagli Organi Nazionali.

Comma 4: Agli Organi Regionali, Provinciali e Comunali non è ammessa la facoltà di stipulare atti di: Costituzione di Società, acquisizione di condivisioni in Società già esistenti, acquisizione di moneta, negoziazione di titoli di Stato, negoziazione di obbligazioni, negoziazione di azioni, negoziazione di beni immobili, contratti di mutuo, conferimenti di prestiti, rimesse di denaro all’estero, aperture di conti correnti all’estero, apertura di conti correnti valutari, domanda per la concessione di fideiussioni e domanda per la concessione di altre forme di garanzia.

Comma 5: L’illustrazione delle candidature e dei distintivi elettorali è un’operosità di competenza esclusiva della Segreteria Nazionale che esegue per mezzo di delegati speciali, quindi è esclusa e non può rientrare nei poteri esercitati dai mandatari Regionali, Provinciali e Comunali.

Comma 6: I fondi Regionali stabiliti dalla struttura Regionale sono coordinati dal Tesoriere Regionale, che opera per procura ammessa dalla Segreteria Nazionale su delibera rilasciata dal Consiglio di Presidenza.
In ogni caso, tale procura non include la possibilità di poter redigere gli atti descritti nel precedente Comma 4.

Art. 46 – Revisione contabile

Comma 1: La Segreteria Nazionale assiste il Tesoriere Nazionale nell’andamento delle sue mansioni di indirizzo e verifica rispetto all’amministrazione contabile, alle sorgenti di sovvenzione ed alla allocazione delle risorse finanziarie.

Comma 2: La Segreteria Nazionale, approva il rendiconto annuo e quello preventivo elaborato dal Tesoriere Nazionale e li assoggetta all’approvazione del Consiglio di Presidenza.

Comma 3: Il Consiglio di Presidenza nomina i Revisori Contabili secondo quanto previsto dall’Art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 e modificato dall’Art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati.

Comma 4: I Revisori Contabili devono essere iscritti al Registro istituito dall’art. 1 del D. Lgs. 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE, nonché iscritti all’albo speciale di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).

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