Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza (nozione e composizione)

Comma 1: Il Consiglio di Presidenza oltre ad organizzare l’operosità del Movimento e dei gruppi parlamentari, decreta a maggioranza dando attuazione ai provvedimenti disposti dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

Comma 2: Il Consiglio di Presidenza in particolare nomina i Revisori Contabili per le verificazioni contabili secondo quanto previsto dall’Art. 46, emana tutte le direttive conformi al regolamento essenziali per l’attuazione dello Statuto, approva il conto preventivo ed il Bilancio finale del Movimento Politico.

Comma 3: Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero massimo di 33 membri che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 4: Possono far parte del Consiglio di Presidenza, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Presidente;
2. Il Segretario Nazionale;
3. Tesoriere Nazionale;
4. Sette membri nominati dal Presidente;
5. Sei membri eletti dal Congresso Nazionale;
6. Il Segretario del Convegno dei Responsabili Regionali;
7. I Presidenti o Vicepresidenti ed i Rappresentanti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo;
8. I Presidenti delle Giunte Regionali.

Comma 5: Al Consiglio di Presidenza, possono essere convocati anche quegli associati a Nuova Italia che chiedono di riferire su fatti o argomenti decisivi per il Movimento.

Comma 6: In caso di continuo impedimento, di perdita di associato, di dimissioni o di espulsione di un membro del Consiglio di Presidenza, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella connessa votazione. In mancanza, i membri restanti dello stesso Consiglio di Presidenza provvedono alla surrogazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale.
In caso di continuo impedimento o di dimissioni di uno dei 7 (sette) membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.

Comma 7: In caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Presidenza, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.
Entro un mese dall’elezione del Congresso Nazionale per la nomina dei sei membri, il Presidente provvede al rinnovo della nomina di cui al Comma 4 dell’Art. 11.

Art. 14 – Il Segretario Nazionale

Comma 1: Il Segretario Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale quando convocato, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto più volte.
Egli sceglie 7 (sette) membri tra gli associati i quali compongono la Segreteria Nazionale e tra i quali nomina il suo Vicesegretario.

Comma 2: Il Segretario Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di Nuova Italia di fronte a terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione e nomina difensori e procuratori, per gli effetti comunicabili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Comma 3: Il Segretario Nazionale oltre a svolgere l’attività negoziale occorrente per il conseguimento dei fini associativi, è, altresì, abilitato alla riscossione dei tributi previsti dalla legge, e predispone le attività essenziali per la corretta gestione burocratica del Movimento Politico.

Comma 4: Il Segretario Nazionale conduce a effetto le deliberazioni del Consiglio di Presidenza attinenti alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Comma 5: Il Segretario Nazionale può ultimare tutte le operazioni bancarie, inclusa la nomina di procuratori, la costituzione di mutui e le istanze di garanzia.
Può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni e da ordinamenti al Tesoriere Nazionale circa l’effettuazione di pagamenti e l’incasso di crediti.

Comma 6: Il Segretario Nazionale oltre ad organizzare il piano generale di ripartizione delle risorse secondo i canoni definiti dal Consiglio di Presidenza e dalla norme regolamentari, ha la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i bilanci richiesti dalla legge.

Comma 7: Il Segretario Nazionale è l’unico legittimato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all’utilizzo del logo elettorale, sostenendosi di delegati speciali all’occorrenza incaricati.

Comma 8: Il Segretario Nazionale comunica le disposizioni amministrative ai Responsabili Periferici tramite il Responsabile Nazionale Organizzazione.
Ogni Organo Periferico, anche se provvisto di autogestione contrattale e burocratica, è tenuto a uguagliarsi alle indicazioni del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale, pena l’attuazione delle azioni disciplinari e/o l’espulsione.

Comma 9: Il Segretario Nazionale può revocare la nomina del suo Vicesegretario e dei componenti la Segreteria, dandone comunicazione motivata al Presidente.
Ulteriori nomine eccezionali relative a funzioni esecutive esterne alla Segreteria Nazionale, debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 15 – Il Tesoriere Nazionale

Comma 1: Il Tesoriere Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario Nazionale che lo sceglie tra gli associati a Nuova Italia che presentino i requisiti di onorabilità e professionalità
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto solamente per un mandato consecutivo.

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